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Il Regolamento n.1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio disciplina la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale all’interno dell’Unione.
Il suo art. 25, par. 1, dispone per il caso che
“le parti, indipendentemente dal loro domicilio, abbiano convenuto la competenza di un’autorità o di autorità giurisdizionali di uno Stato membro a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico”
e sancisce che all’autorità così scelta spetti la competenza, qualificandola come “esclusiva” in mancanza di diverso accordo fra le parti.
La prassi internazionale ha fatto vastissimo uso di questa norma nei contratti fra soggetti appartenenti a diversi ordinamenti giuridici, solitamente indicando i giudici di uno di tali ordinamenti o, più raramente, di un ordinamento terzo. Non era però mai accaduto che il contratto contenente la clausola di proroga della giurisdizione fosse stipulato fra soggetti appartenenti al medesimo ordinamento e designasse i giudici di uno stato terzo, oltre tutto senza alcun collegamento né con l’oggetto del contratto né con le attività delle parti.
È accaduto nel contratto di mutuo intercorrente fra due società slovacche, che indicava i giudici della repubblica ceca quali giudici delle possibili controversie relative all’esecuzione del contratto. Il mutuante, lamentando la mancata restituzione della somma mutuata, adiva la Corte Suprema della repubblica ceca affinché quest’ultima designasse il giudice al quale sottoporre la controversia. La Corte Suprema, però, ha dubbi sulla validità della clausola di proroga della giurisdizione e sottopone la questione alla Corte di Giustizia con una domanda di pronuncia pregiudiziale (causa 566/2022 fra Inkreal s.r.o. e Dúha reality s.r.o.).
La risposta della Corte, prima sezione, è nel senso della validità della clausola (sentenza n. 123 del 2024). La Corte giunge a questa conclusione, in totale dissenso dalla posizione assunta dall’Avvocato Generale, ribadendo che l’applicazione dell’art. 25 richiede un elemento di estraneità e rinvenendo tale elemento nella circostanza che le parti della causa “sono stabilite in uno Stato membro diverso dello Stato membro del giudice adito in base alla clausola attributiva della competenza” (considerando 23 e 25). In altre parole, la causa presenta una incidenza transfrontaliera non preesistente, ma creata dalle stesse parti.
Questa pronuncia apre interessanti scenari nella contrattualistica perché consente a vicende interamente legate a uno Stato di essere sottoposte al giudizio dei giudici di un altro Stato, magari perché ritenuta più esperta nella materia oggetto dello specifico contratto.
A cura di Sergio Maria Carbone e di Maurizio Lupoi
Il Regolamento n.1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio disciplina la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale all’interno dell’Unione. Il suo art. 25,...Con il voto del Parlamento Europeo del 27 novembre 2024, si è completata la configurazione delle Istituzioni politiche dell’Unione Europea.
Accanto al Parlamento Europeo, composto da 720 parlamentari ed articolato in 24 Commissioni permanenti, presieduto da ROBERTA METSOLA, coadiuvata da 14 vice-presidenti, a suo tempo eletto dagli elettori dei Paesi membri, ed al Presidente del Consiglio Europeo, ANTONIO COSTA, cui compete fra l’altro la rappresentanza dell’Unione verso il mondo esterno, nominato direttamente dal Consiglio Europeo, è stata ora approvata nella sua totalità la composizione della Commissione, la cui Presidente era stata parimenti designata dal Consiglio Europeo contemporaneamente all’Alto rappresentante per la politica estera.
COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE DELL’UNIONE EUROPEA
| Nome | Paese | Deleghe |
|---|---|---|
| Ursula Von der Leyen | Germania | Presidente della Commissione |
| Vicepresidenti Esecutivi | ||
| Kaja Kallas | Estonia | Alto rappresentante per la politica estera |
| Teresa Ribera Rodriguez | Spagna | Transizione giusta, pulita e competitiva |
| Henna Virkunnen | Finlandia | Sovranità ecologica |
| Stephane Sejourné | Francia | Prosperità e strategia industriale |
| Rossana Minzatu | Romania | Competenze |
| Commissari | ||
| Raffaele Fitto | Italia | Riforme e politiche di coesione |
| Maros Sefcovic | Slovacchia | Commercio e sicurezza economica |
| Valdis Dombrovskis | Lettonia | Attuazione e semplific.ne - Sicurezza economica |
| Duvbravka Suica | Croazia | Mediterraneo |
| Oliver Varhelyi | Ungheria | Salute e benessere degli animali |
| Wopke Hoekstra | P. Bassi | Clima, emissioni nette zero, crescita pulita |
| Andrius Kubilius | Lituania | Difesa e Spazio |
| Marta Kos | Slovenia | Allargamento e politiche sul vicinato orientale |
| Joseph Sikela | Rep. Ceca | Partnership internazionali |
| Costas Kadis | Cipro | Pesca e Oceani |
| Maria Luisa Albuquerque | Portogallo | Servizi finanziari e unione degli Investimenti |
| Hadia Lahbib | Belgio | Gestione delle crises e Eguaglianza |
| Magnus Brunner | Austria | Affari interni e migrazioni |
| Jessika Roswall | Svezia | Ambiente, resilienza idrica ed economia circolare |
| Piotr Serafin | Polonia | Bilancio UE |
| Dan Jorgesen | Danimarca | Energia |
| Ekaterina Zaharieva | Bulgaria | Startup, ricerca e innovazione |
| Michael Mc Grath | Irlanda | Giustizia e Stato di diritto |
| Apostolos Tzitzikostas | Grecia | Trasporti |
| Cristophe Hansen | Lussemburgo | Agricoltura |
| Glenn Micallef | Malta | Giustizia intergen.le, gioventù, cultura e sport |
Con il voto del Parlamento Europeo del 27 novembre 2024, si è completata la configurazione delle Istituzioni politiche dell’Unione Europea. Accanto al Parlamento Europeo, composto da 720 parlamentari ed articolato in 24 Commissioni permanenti,...
Il 1° ottobre 2024 è entrato in vigore l’articolo 50 ter del Protocollo n. 3 sullo Statuto della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (inserito dal Regolamento (UE, EURATOM) 2024/2019 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11.4.2024), ai sensi del quale.
«Articolo 50 ter
Il Tribunale è competente a conoscere delle domande di pronuncia pregiudiziale proposte ai sensi dell’articolo 267 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea che rientrano esclusivamente in uno o più dei seguenti settori specifici:
- il sistema comune d’imposta sul valore aggiunto;
- Accise;
- il codice doganale;
- la classificazione tariffaria delle merci nella nomenclatura combinata;
- risarcimento e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco o di ritardo o cancellazione dei servizi di trasporto;
- il sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra.
In deroga al primo comma, la Corte di giustizia resta competente a conoscere delle domande di pronuncia pregiudiziale che sollevano questioni autonome relative all’interpretazione del diritto primario, del diritto internazionale pubblico, dei principi generali del diritto dell’Unione o della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Ogni domanda di pronuncia pregiudiziale proposta ai sensi dell’articolo 267 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea è sottoposta alla Corte di giustizia. Dopo aver verificato, nel più breve tempo possibile e secondo le modalità previste dal suo regolamento di procedura, che la domanda di pronuncia pregiudiziale rientra esclusivamente in uno o più dei settori contemplati dal primo comma del presente articolo, la Corte di giustizia trasferisce tale domanda al Tribunale.
Le domande di pronuncia pregiudiziale che il Tribunale esamina e decide ai sensi dell’articolo 267 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea sono attribuite alle sezioni designate a tal fine secondo le modalità stabilite nel suo regolamento di procedura».
Come comunicato dalla Corte in data 1° ottobre 2024, “Per motivi di certezza del diritto e di celerità, tutte le domande di pronuncia pregiudiziale continueranno ad essere presentate alla Corte di giustizia, che procederà ad un’analisi preliminare del
loro oggetto, ma, non appena svolta tale analisi, le domande che rientrano esclusivamente in una o più materie
specifiche previste dall’articolo 50 ter, primo comma, dello statuto 2 saranno trasferite al Tribunale.”
We recall from the European Union website a summary of achievements since 1957
We recall from the European Union website a summary of achievements since 1957Richiamiamo dal Sito WEB dell’unione Europea una sintesi delle conquiste ottenute a partire dal 1957
Richiamiamo dal Sito WEB dell’unione Europea una sintesi delle conquiste ottenute a partire dal 1957La Commissione europea ha pubblicato una comunicazione inerente ai contributi raccolti in ordine alla consultazione predetta.
Per visualizzare il contributo dell’AIGE cliccare qui.
La Commissione europea ha pubblicato una comunicazione inerente ai contributi raccolti in ordine alla consultazione predetta. Per visualizzare il contributo dell’AIGE cliccare qui.A partire dal 1 ottobre 2023, la Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea non viene più pubblicata come raccolta giornaliera di atti pubblicati in quella data con relativo indice.
Ogni Atto soggetto a pubblicazione viene pubblicato autonomamente, “atto per atto”, come Gazzetta Ufficiale.
Le pubblicazioni relative ai processi dinanzi alla Corte di Giustizia sono di regola pubblicate, seppure “atto per atto”, nella stessa data di lunedì, conservando così la precedente cadenza di pubblicazione.
Per coniscere meglio il nuovo funzionamento della ricerca degli atti pubblicati, si può vedere il seguente “tutorial”.
A partire dal 1 ottobre 2023, la Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea non viene più pubblicata come raccolta giornaliera di atti pubblicati in quella data con relativo indice. Ogni Atto soggetto a pubblicazione viene pubblicato...E’ stata inserito nella pagina dei Link il link di accesso alla banca dati in oggetto.
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